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Il rischio è insito nel fare impresa, questo è noto.

Ma quali sono i rischi che possono toccare la sfera privata dell’imprenditore?

In quali casi l’insuccesso di un’iniziativa imprenditoriale può arrivare a coinvolgere la persona dell’imprenditore?

E in quali tipi di responsabilità si può incorrere?

 

 

  1. Premessa: rischio di insuccesso e rischi personali sono cose differenti

Il rischio di impresa è la possibilità che un’iniziativa imprenditoriale non vada come previsto e auspicato: l’impresa accumula perdite, non riesce a pagare i debiti ed è quindi costretta a chiudere.

Ma il tema di questo articolo non sarà il rischio di impresa.

Voglio invece parlare di un tema differente: quello dei rischi personali che l’imprenditore corre quando avvia o rileva un’attività di impresa.

Il tema è piuttosto complesso e quindi per renderlo il più chiaro possibile dovrò necessariamente fare ricorso a un po’ di semplificazioni.

 

 

  1. Prima differenza: Partita iva, società di persone o società di capitali?

Le responsabilità personali dell’imprenditore variano molto a seconda della forma che si sceglie per avviare l’impresa:

  • ditta individuale (partita iva);
  • società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice);
  • società di capitali (srl e spa).

 

Ditta individuale e società di persone

In prima battuta è possibile affermare che la ditta individuale e la società di persone sono le forme più “rischiose” per l’imprenditore, che si trova a operare in regime di responsabilità illimitata:

  • quando opera come ditta individuale, l’imprenditore risponde dei debiti con tutto il proprio patrimonio;
  • i soci di società di persone rispondono illimitatamente e solidalmente con la società di tutte le obbligazioni sociali (ad eccezione dei soci accomandanti delle sas, ma con alcune eccezioni).

Ciò significa che se le cose dovessero andare male, l’imprenditore rischia di rimetterci di tasca propria.

 

Società di capitali (srl e spa)

La costituzione di una srl o di una spa consente all’imprenditore – almeno sulla carta – di limitare la propria responsabilità alla quota investita.

Ciò significa, facendo un esempio, che se un imprenditore costituisce una srl con un capitale di euro 10.000, egli sarà tenuto a versare esclusivamente quella somma e nulla di più.

E’ il principio della limitazione della responsabilità: dei debiti della società risponde solo la società e non anche i soci, come invece avviene per le società di persone.

Se la società dovesse andare male e non fosse più in grado di pagare i debiti, la responsabilità non si estenderebbe comunque al patrimonio del socio.

Ma è sempre così o ci sono delle eccezioni?

 

 

  1. Srl e spa: un ombrello efficace? I casi di “abuso dello schermo societario”

Sulla carta, quindi, sembrerebbe che avviare un’impresa sotto forma di srl o di spa garantisca un’esenzione totale da responsabilità.

Non è proprio così.

Nel tempo, infatti, la giurisprudenza ha individuato delle circostanze in cui il principio della limitazione della responsabilità non viene riconosciuto, in tutto o in parte.

Si tratta dei casi cosiddetti di “abuso dello schermo societario”: la scelta di creare una società è considerata abusiva, cioè presa in assenza di valide ragioni dal momento che l’imprenditore opera come se fosse una ditta individuale.

Ciò avviene ad esempio nei seguenti casi:

  • quando vi è confusione di patrimoni: l’imprenditore confonde il patrimonio della società e quello suo personale, perché utilizza sistematicamente i beni sociali per fini personali o viceversa;
  • quando l’imprenditore confonde colpevolmente i soggetti (clienti, fornitori, finanziatori) con cui la società opera, facendo credere di operare come imprenditore individuale e “celando” la volontà di operare tramite srl o spa;
  • in caso di sottocapitalizzazione cronica della società: la società non viene dotata di un capitale sociale sufficiente da poter operare in autonomia e, quindi, per ogni acquisto deve intervenire il socio con finanziamenti.

In tutti questi casi, il principio della responsabilità limitata non opera e dunque il socio potrà essere chiamato a rispondere dei debiti della società, anche se si tratta di srl o spa.

 

 

  1. Le responsabilità degli amministratori di diritto e….

Gli amministratori di srl o spa sono le persone (o la persona, in caso di amministratore unico) che gestiscono l’impresa.

La figura dell’amministratore può coincidere con uno o più dei soci, ma non necessariamente: può essere anche un manager esterno.

In ogni caso, la Legge attribuisce agli amministratori una serie di doveri molto stringenti, fra cui i più importanti sono:

  • il dovere di agire in maniera professionale. Non basta una generica buona volontà, ma è necessario possedere specifiche competenze;
  • il dovere di conservare l’integrità del patrimonio, evitando di commettere atti imprudenti o comunque dannosi;
  • il dovere di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Si tratta di un obbligo dalla portata molto ampia, rispetto al quale le PMI italiane hanno ancora molta strada da fare. Ne ho parlato anche in un altro articolo.

Se i due primi doveri hanno un contenuto un po’ generico, non mi stancherò mai di segnalare ed evidenziare l’importanza del terzo, introdotto di recente dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza e destinato a ricoprire in futuro un ruolo centrale per le responsabilità degli amministratori.

E’ un tema a me molto caro e ne parlo spesso nel mio blog.

Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili servono principalmente a:

  • avere un maggior controllo sull’azienda;
  • migliorare le performance economiche e finanziarie;
  • captare tempestivamente gli eventuali primi segnali di crisi.

Gli adeguati assetti rappresentano uno strumento fondamentale in mano all’imprenditore al fine di arginare e limitare il rischio di incorrere in responsabilità personali (patrimoniali e penali).

Quando un amministratore viene riconosciuto inadempiente rispetto a questi doveri, può essere chiamato a rispondere dei debiti della società con tutto il proprio patrimonio personale.

Si tratta di un effetto che può avere effetti dirompenti per l’imprenditore e per la sua famiglia.

Perciò ogni imprenditore dovrebbe affrontare questi temi con grande attenzione, per ridurre il rischio di ritrovarsi coinvolto in situazioni difficili.

 

  1. …amministratore di fatto

Data la delicatezza dei profili di responsabilità degli amministratori, ancora oggi non è raro assistere a imprenditori che provano ad aggirarla nominando amministratori delle proprie società soggetti nullatenenti, spesso molto anziani e con poco da perdere (prestanomi o cd. teste di legno).

Ebbene, quasi sempre questi escamotage si rivelano inefficaci.

L’imprenditore – cioè colui che tiene i rapporti, che tratta con clienti e fornitori, che dà le direttive ai dipendenti – viene chiamato in causa in qualità di amministratore di fatto, con una posizione del tutto analoga ed equiparata a quella dell’amministratore di diritto.

 

  1. I rischi penali

Fin qui abbiamo parlato dei rischi patrimoniali.

Ma non possiamo ignorare anche i rischi di incorrere in responsabilità di tipo penale, soprattutto in ambito di reati fallimentari

Non intendo qui parlare dei bancarottieri “di professione”: quelli sono delinquenti e al riguardo c’è poco da aggiungere.

Voglio invece parlare di quei comportamenti ritenuti innocui e leciti, diffusissimi nella realtà delle nostre imprese.

L’imprenditore magari li commette in buona fede e non sa che, qualora malauguratamente dovesse sopraggiungere un fallimento, potrebbe essere chiamato a risponderne davanti a un Giudice penale.

Ad esempio, si pensi al socio unico di srl che ricopre anche il ruolo di amministratore e che si attribuisce un compenso in assenza di delibera assembleare. All’apparenza un comportamento legittimo (“in fondo sto distribuendo soldi miei…”), ma che in caso di sopraggiunto fallimento può configurare ipotesi di bancarotta fraudolenta (reclusione dai 3 ai 10 anni)!

O ancora, all’amministratore di srl che effettua spese personali anche di modesto importo con la carta di credito aziendale.

All’apparenza peccati veniali, ma che in realtà vengono a configurare fattispecie di reato penale contestate agli imprenditori che hanno la sventura di incappare in un fallimento.

 

 

  1. Conclusioni

Nel fare impresa, l’imprenditore può incorrere in responsabilità di tipo patrimoniale e penale, anche per effetto di comportamenti apparentemente innocui.

Ciò può accadere in qualità di imprenditore individuale, di socio o di amministratore.

La buona notizia è che un’adeguata organizzazione aziendale aiuta a minimizzare questi rischi e consente quindi di fare impresa con più serenità.

 

Segui il mio blog per rimanere aggiornato sui temi dell’organizzazione aziendale.

 

Se sei un imprenditore e vuoi testare il grado di controllo sulla tua azienda, prova a rispondere ad alcune domande.

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